NOVITA’ D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106
Il 20 agosto scorso è entrato in vigore il c.d. “decreto correttivo” al Testo Unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro: si tratta del d. lgs. 3 agosto 2009 n. 106 che modifica il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Alla luce delle importanti novità introdotte dal predetto testo normativo si può affermare con assoluta certezza che l’Italia oggi è concretamente in condizione di poter vantare un complesso di regole in materia di salute e sicurezza pienamente condiviso tra Amministrazioni e parti sociali e perfettamente in linea con le migliori regolamentazioni europee ed internazionali. Al testo finale si è giunti dopo un lungo ed intenso confronto realizzato in più sedi e con tutti gli interlocutori istituzionali e sociali interessati.
Uno degli aspetti che la correzione approntata dal Governo ha maggiormente interessato è, senza dubbio, costituito dall’apparato sanzionatorio (sia penale che amministrativo). La riforma ha inciso, in modo particolare, sui criteri di scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria, nonché sulla misura delle sanzioni avendo riguardo alle specifiche posizioni di garanzia che gravano su coloro che, all’interno dell’impresa, sono deputati a garantire la sicurezza sul lavoro al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
Il prioritario obiettivo perseguito dal legislatore attraverso il provvedimento in esame è costituito dalla concreta volontà di valorizzare l’effettività della reazione punitiva a fronte di illeciti che coinvolgono il delicato tema della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
Altra fondamentale novità concerne la concreta incentivazione del ricorso a strumenti che favoriscano realmente “la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo da parte di soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi”.
Tra le numerose ed incisive novità varate dal Governo un accento particolare deve essere posto sulla predisposizione di tutta una serie di strumenti atti a rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento si parlerà di patente a punti quale strumento fondamentale affinchè le imprese possano essere “qualificate” in settori a particolare rischio infortunistico. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i punti della patente) per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. L’innovativo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale, in sede appunto di “qualificazione” dell’impresa, ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determini l’impossibilità per le imprese o il lavoratore di operare nel settore.
Il correttivo ribadisce con vigore la assoluta ed inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.
Lato istituzioni si è lavorato alla migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici e nel potenziamento del ruolo degli enti bilaterali deputati alla certificazione dei modelli di organizzazione della sicurezza in azienda.
Gli organismi paritetici (imprese-sindacati) potranno asseverare l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione. Non si tratta di una “certificazione” avente valore assoluto, bensì di una sorta di attestato rilasciato dagli organismi competenti volto a sostituire le visite degli Ispettori del lavoro e delle Asl. Gli ispettori, infatti, dovranno dirigersi prioritariamente verso quelle aziende i cui modelli non siano stati “asseverati”.